L’indennità per malattia è la prestazione economica riconosciuta ai lavoratori dipendenti quando si verifica un evento che ne determina la temporanea incapacità lavorativa. Per avere diritto all’indennità economica di malattia, è necessario che il lavoratore si rechi dal medico di base per il rilascio del certificato. Il medico provvederà a trasmetterlo telematicamente all’Inps.
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COME OTTENERE IL CERTIFICATO MEDICO TELEMATICO
Tutti i lavoratori per ottenere il certificato medico da trasmettere al proprio datore di lavoro, possono rivolgersi:
– al medico curante nei giorni feriali
– alla guardia medica nei giorni festivi o prefestivi
– alle strutture ospedaliere per le giornate di ricovero e per quelle in cui è stata eseguita la prestazione in pronto soccorso.
NOTA BENE: è obbligo del lavoratore verificare i dati relativi al proprio domicilio prima del rilascio del certificato da parte del medico, comunicando eventualmente l’indirizzo di reperibilità, se diverso, per le eventuali visite di controllo.
Nei casi in cui si verifichi l’effettiva necessità per il lavoratore di dover cambiare il proprio indirizzo di reperibilità, durante il periodo rientrante nella prognosi del certificato, egli dovrà darne tempestivamente, con congruo anticipo, oltre che al datore di lavoro, anche con le seguenti modalità previste nel messaggio dell’Istituto n. 1290 del 22.1.2013:
Per contattare la sede Inps di competenza, clicca qui
FASCE ORARIE DI REPERIBILITA’
I lavoratori in malattia sono oggetto di visita fiscale da parte dei medici inviati dall’INPS, presso le proprie abitazioni, durante le ore di visita previste da oggi (salvo successive modifiche):
Dipendenti settore privato:
Ore 10.00 – 12.00 e 17.00 – 19.00.
Dipendenti settore pubblico:
Ore 9:00 – 13:00 e 15:00 – 18:00.
ESCLUSIONE DALLE FASCE ORARIE DI REPERIBILITA’
E’ prevista l’esclusione dall’obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità, nei casi in cui l’assenza sia riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita (Le patologie invalidanti che richiedono terapie salvavita devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare).
b) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta (ai fini dell’esclusione dall’obbligo di reperibilità, la stessa deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 67 per cento).
Vedi il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’11 gennaio 2016
LA VISITA MEDICA DI CONTROLLO
La visita medica di controllo può essere richiesta dal datore di lavoro, o disposta direttamente dall’Inps. Una stessa malattia può essere controllata più volte.
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ATTENZIONE: Il medico INPS, a seguito della visita a domicilio, redige un verbale di visita, che contiene la prognosi di conferma o di chiusura anticipata ovvero di posticipazione del termine della malattia, ove viene richiesta anche la firma del lavoratore. Invitiamo tutti i lavoratori a verificare l’esito della visita di controllo ed il verbale del medico Inps, chiedendone eventualmente una copia. La firma del lavoratore implica l’accettazione del giudizio espresso dal medico, impedendo la possibilità di un’eventuale contestazione o di un ricorso.[/su_note]
ASSENZA A VISITA MEDICA DI CONTROLLO
Se il lavoratore non è presente al proprio domicilio in caso di visita medica di controllo domiciliare, è tenuto a presentarsi presso il centro medico legale dell’Inps (o Asl, a seconda delle indicazioni riportate nell’avviso lasciato dal medico), per l’effettuazione della visita medica ambulatoriale. (Non viene considerata valida la giustificazione prodotta in caso in cui ci si rechi dal proprio medico di base).
L’assenza a visita medica di controllo potrà comportare l’applicazione di specifiche sanzioni. L’assenza a visita medica di controllo, se non giustificata, comporterà l’applicazione di sanzioni e quindi la non indennizzabilità delle giornate di malattia nel seguente modo:
– per un massimo di 10 giorni di calendario, dall’inizio dell’evento, in caso di 1° assenza a visita di controllo non giustificata;
– per il 50% dell’indennità nel restante periodo di malattia in caso di 2° assenza a visita di controllo non giustificata;
– per il 100% dell’indennità dalla data della 3° assenza a visita di controllo non giustificata.
RIENTRO ANTICIPATO DALLA MALATTIA
Ogni lavoratore assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante, potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi (Messaggio Inps n. 6976 del 12 settembre 2014).
PERIODO INDENNIZZABILE
Lavoratori dell’agricoltura:
– a tempo indeterminato: l’indennità di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni nell’anno solare, purché abbiano effettivamente iniziato l’attività lavorativa;
– a tempo determinato: l’indennità di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione purché il lavoratore possa far valere almeno 51 giornate di lavoro in agricoltura prestato nell’anno precedente (può essere considerata utile l’attività svolta nel medesimo settore agricolo anche se a tempo indeterminato). In alternativa 51 giornate di lavoro in agricoltura effettuate nell’anno in corso e prima dell’inizio della malattia. Il periodo indennizzabile per malattia è pari al numero di giorni di iscrizione negli elenchi e fino ad un massimo di 180 giorni nell’anno solare.
L’indennità spetta anche per i periodi successivi alla chiusura del contratto di lavoro (sia per scadenza naturale del contratto, sia per dimissioni del lavoratore), previo certificazione medica.
Per i periodi di ricovero ospedaliero, è consigliabile informare l’operatore sindacale di riferimento per evitare che per vari motivi, l’Inps non tenga considerato questo periodo, e tenga valido solo il periodo successivo alle dimissioni dalla struttura ospedaliera.
Operai settore industria /operai ed impiegati settore terziario e servizi con rapporto di lavoro in essere:
– a tempo indeterminato: l’indennità di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni nell’anno solare;
– a tempo determinato: l’indennità di malattia spetta, per tutti i giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di giorni pari a quelli lavorati nei 12 mesi immediatamente precedenti l’inizio della malattia da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 180 giorni nell’anno solare. Il diritto cessa in concomitanza con la cessazione del rapporto di lavoro anche se avvenuta prima dello scadere del contratto. Il datore di lavoro non può corrispondere l’indennità per un numero di giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore alle proprie dipendenze; le restanti giornate sono indennizzate direttamente dall’Inps.
QUANTO SPETTA: IMPORTO
dal 1° al 3° giorno: solitamente i primi 3 giorni non sono indennizzati, ma se se previsto dal Ccnl o dall’ente bilaterale se agricoltura viene garantita un’indennità
dal 4° al 20° giorno: 50% della retribuzione media giornaliera a carico Inps + integrazione da parte dell’azienda se previsto dal Ccnl o dall’ente bilaterale se agricoltura
dal 21° al 180° giorno: il 66,66% della retribuzione media giornaliera a carico Inps + integrazione da parte dell’azienda se previsto dal Ccnl o dall’ente bilaterale se agricoltura