Guida pratica: gli infortuni e le malattie professionali

Guida pratica: gli infortuni e le malattie professionali

GLI INFORTUNI SUL LAVORO

L’infortunio sul lavoro è un evento avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, dal quale derivi l’inabilità temporanea assoluta per più di tre giorni, l’inabilità permanente o la morte. Per infortunio in itinere si intende l’infortunio avvenuto durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro, o anche nel tragitto che collega due luoghi di lavoro qualora l’assicurato abbia più di un lavoro. È coperto da assicurazione anche il percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti sempreché sussistano determinati requisiti.

[su_note note_color=”#e9ccc6″ text_color=”#555555″ radius=”6″]NOTA BENE: Grazie al principio della automaticità delle prestazioni, viene garantito l’infortunio anche se il datore di lavoro non ha versato il premio Inail.[/su_note]

La denuncia di infortunio

1. Il lavoratore deve informare immediatamente il datore di lavoro di qualsiasi infortunio subito;
2. Nei casi in cui sia necessario per il lavoratore infortunato recarsi al Pronto Soccorso, quest’ultimo deve rilasciare il primo certificato;
3. Quest’ultimo deve essere inviato al datore di lavoro il quale, entro due giorni dal ricevimento del certificato o dalla comunicazione dell’avvenuto infortunio deve segnalare il caso alla sede Inail competente. Il lavoratore verrà convocato a visita medica presso la sede Inail competente per una valutazione dei postumi permanenti e prima ancora per una valutazione circa la natura e la durata dell’evento, ovvero dell’inabilità temporanea assoluta al lavoro dell’assicurato.

L’indennizzo dell’infortunio

Durante il periodo di infortunio spetta un’indennità simile alla malattia (vedi qui sotto l’indennità di temporanea Inail). Inoltre nel momento in cui l’Inail emette un provvedimento di chiusura dell’infortunio, al lavoratore spetta un risarcimento a seconda del grado d’inabilità permanente riconosciuto.

[su_note note_color=”#4bc937″ text_color=”#FEFEFE” radius=”6″]
dal 0% al 5% NESSUN RISARCIMENTO
[/su_note] [su_note note_color=”#db6c26″ text_color=”#FEFEFE” radius=”6″]
dal 6% al 15% INDENNIZZO IN CAPITALE
[/su_note] [su_note note_color=”#d84c5e” text_color=”#FEFEFE” radius=”6″]
dal 16% al 100%* INDENNIZZO IN RENDITA
*tra l’11% e il 100% se l’evento è precedente al 25/07/2000[/su_note]

Nella maggior parte dei casi è il datore di lavoro che anticipa per conto dell’Inail l’indennità per inabilità temporanea assoluta al lavoro, ma se ciò non avvenisse è possibile richiedere il pagamento diretto dall’Inail recandosi presso la sede del Patronato Inas muniti del certificato medico e delle coordinate Iban.

La revisione dell’infortunio

I postumi permanenti di un infortunio o di una malattia professionale possono essere revisionati all’interno di un preciso arco temporale su richiesta dell’assicurato in caso di aggravamento delle sue condizioni psico-fisiche, in questa ipotesi si parla di revisione passiva; o verificati su disposizione dell’Inail, in tal caso si parla di revisione attiva. I termini per l’aggravamento dei postumi di un infortunio sono di 10 anni e, la richiesta di revisione può essere avanzata entro 11 anni dalla data evento (l’aggravamento delle condizioni psico-fisiche deve essersi verificato entro 10 anni dalla data evento) nel caso si tratti di postumi permanenti inferiori al 16%; 11 anni dalla data di decorrenza della rendita nel caso di postumi permanenti pari o superiori al 16%.
In entrambi i casi descritti (postumi inferiori al 16% o pari/superiori al 16%) l’aggravamento deve essersi verificato nell’arco di 10 anni dalla data evento o dalla decorrenza (a seconda dei casi), mentre è la sola presentazione della richiesta di revisione che può essere inoltrata entro 1 anno dalla scadenza di detto termine a pena di decadenza.

 TERMINI SCADENZE
1° REVISIONE  1 anno dalla data dell’infortunio e 6 mesi dalla decorrenza della rendita
2° REVISIONE Almeno 1 anno dalla precedente revisione
3° REVISIONE Almeno 1 anno dalla precedente revisione
4° REVISIONE Almeno 1 anno dalla precedente revisione
5° REVISIONE  7 anni dalla data di decorrenza della rendita
6° REVISIONE 10 anni dalla data di decorrenza della rendita.  La domanda va presentata non oltre 1 anno dalla scadenza del decennio

 

 

Per i postumi inferiori al 16% è possibile la sola revisione passiva. Nel caso l’assicurato sia già titolare di indennizzo in capitale per postumi tra il 6 ed il 15%, la revisione passiva per l’aggravamento di tali postumi, volta all’adeguamento del capitale erogato, può avvenire una sola volta, mentre saranno sempre possibili all’interno del complessivo arco temporale citato, le revisioni passive volte al riconoscimento della rendita (per aggravamento postumi pari o superiore al 16%).
Nel caso l’assicurato già titolare di un indennizzo in capitale (già una prima volta adeguato o meno) venga colpito da un nuovo evento, indipendentemente dalla natura di questo, qualora per effetto dell’unificazione dei postumi, questi ultimi risultino ancora inferiori al 16% (ovvero al massimo entro il 14% per conservare la possibilità di adeguamento al 15%), l’assicurato conserva la possibilità di un successivo adeguamento del capitale già ricevuto nei limiti dell’indennizzo in capitale, cioè del 15%.
Qualora l’Inail riscontrasse un miglioramento delle condizioni psico-fisiche dell’assicurato tali da risultare inferiori alla rendita già concessa (pari o superiore al 16%) allora potrà ridurre quest’ultima nella nuova misura, o cessarla nel caso i postumi permanenti riscontrati in sede di revisione (passiva o attiva) risultino inferiori al 16%. In quest’ultimo caso potrà dar luogo, qualora i postumi riscontrati risultassero compresi tra il 6 ed il 15%, ad un primo pagamento del capitale, o alla restituzione di quello precedentemente recuperato (qualora la costituzione rendita sia avvenuta in seguito ad un aggravamento dei postumi già precedentemente indennizzati in capitale) e al suo eventuale adeguamento. Se la revisione si riferisce ad una richiesta dell’assicurato (passiva) per aggravamento dei postumi permanenti inferiori al 16% e superiori al 5%, pertanto, già indennizzati in capitale e, in sede di visita l’Inail rilevasse anziché un peggioramento delle condizioni psico-fisiche dell’assicurato un miglioramento tale da residuare postumi permanenti inferiori a quelli per cui era stato concesso l’indennizzo in capitale, l’Istituto non potrà procedere al recupero delle somme già erogate. È proprio per tale motivo che per i postumi inferiori al 16% è possibile effettuare solo revisioni passive e non anche attive.
Infine, in caso l’interessato già indennizzato in rendita (o in capitale) venga colpito da un ulteriore evento, di uguale o diversa natura di quello che ha dato luogo all’indennizzo, per effetto dell’unificazione della rendita (o dei postumi) cesseranno tutte le scadenza revisionali precedenti, dando così luogo ad una nuova entità composta da più eventi di uguale o diversa natura che determinerà, in base alla componente di danno che risulterà da quel momento in poi aggravata, nuove scadenze revisionali.
In questo caso si parla di Rendita Unica.

LE MALATTIE PROFESSIONALI

La malattia professionale è la patologia che il lavoratore contrae a causa del lavoro svolto. Si differenzia dall’infortunio in quanto è caratterizzata da una graduale, progressiva, lenta azione di fattori presenti nell’ambiente di lavoro che possono compromettere la salute del lavoratore. Esistono malattie professionali tabellate e non tabellate.

Come presentare la domanda

La domanda di riconoscimento della malattia professionale in via generale deve essere presentata tramite il Patronato Inas con il certificato medico Mod. 5SS bis.

 

L’indennizzo della malattia professionale

Se la malattia professionale causa un’assenza dal lavoro, per tale periodo spetta un’indennità simile alla malattia (vedi qui sotto l’indennità di temporanea Inail).
Nel momento in cui l’Inail emette un provvedimento di definizione dei postumi permanenti della malattia professionale successivamente al ripristino della capacità lavorativa nel caso vi sia stata assenza dal lavoro per inabilità temporanea assoluta, o dalla data di richiesta del riconoscimento della malattia qualora non vi sia stata assenza dal lavoro a causa di postumi temporanei di questa, al lavoratore spetta un risarcimento a seconda del punteggio grado d’inabilità riconosciuto.

[su_note note_color=”#4bc937″ text_color=”#FEFEFE” radius=”6″]
dal 0% al 5% NESSUN RISARCIMENTO
[/su_note] [su_note note_color=”#db6c26″ text_color=”#FEFEFE” radius=”6″]
dal 6% al 15% INDENNIZZO IN CAPITALE
[/su_note] [su_note note_color=”#d84c5e” text_color=”#FEFEFE” radius=”6″]
dal 16% al 100%* INDENNIZZO IN RENDITA
*tra l’11% e il 100% se l’evento è precedente al 25/07/2000[/su_note]

La revisione della malattia professionale

Come per l’infortunio, in tema di revisione del danno, per le malattie professionali vigono le stesse regole, con l’unica eccezione dell’arco temporale entro cui l’aggravamento può verificarsi che, nel caso delle malattie professionali è di 15 anni. Per le scadenze revisionali vi è, inoltre, da dire che per particolari patologie professionali come silicosi e asbestosi detti termini subiranno delle variazioni.

TERMINI SCADENZE
1° REVISIONE 1 anno dalla data della manifestazione (evento) qualora non vi sia stata assenza
per inabilità temporanea assoluta, o e 6 mesi dalla decorrenza della rendita qualora
vi sia stata assenza dal lavoro per inabilità temporanea assoluta
REVISIONI SUCCESSIVE Possono essere effettuate con cadenza annuale (salvo casi particolari)
a non meno di un anno l’una dall’altra
ULTIMA REVISIONE Trascorsi 15 anni dalla data di decorrenza della rendita ma e la domanda
va presentata non oltre 1 anno dalla scadenza dei 15 anni

[su_note note_color=”#e9ccc6″ text_color=”#555555″ radius=”6″]IMPORTANTE: Scadenze diverse sono previste per malattie professionali quali asbestosi e silicosi.[/su_note]

L’INDENNITA’ DI TEMPORANEA INAIL

La malattia Inail causata da infortunio o da malattia professionale

L’indennità di temporanea Inail è una prestazione corrisposta al lavoratore che si trovi nell’impossibilità temporanea e assoluta di lavorare a causa di un infortunio o di una malattia professionale contratta a causa del lavoro svolto. L’indennità non copre l’intero importo della retribuzione percepita, ma può essere integrata fino al 100% della retribuzione dal datore di lavoro se previsto nel CCNL di riferimento.

 

Quanto spetta

Il datore di lavoro è obbligato a pagare al lavoratore infortunato l’intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l’evento, mentre, per i giorni successivi ad esso i compensi e le indennità vengono determinati come segue.

 

Dal 1° al 3° giorno il 60% della retribuzione normalmente percepita*
Dal 4° al 90° giorno il 60% della retribuzione media giornaliera**
Dal 91° giorno  alla guarigione clinica il 75% della retribuzione media giornaliera**

* salvo migliori condizioni previste da contratti collettivi o individuali di lavoro.
** La retribuzione media giornaliera (RMG) viene calcolata in base a quella effettivamente corrisposta dal datore di lavoro nei 15 giorni precedenti l’evento. Per specifiche categorie (es. lavoratori agricoli) il calcolo viene effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate con decreto ministeriale, salvo i casi di retribuzione più favorevole stabiliti a livello provinciale dal contratto collettivo per la qualifica per la quale è stato assunto il lavoratore.

[su_note note_color=”#e9ccc6″ text_color=”#555555″ radius=”6″]IL PAGAMENTO: normalmente, salvo particolari categorie di lavoratori, il datore di lavoro anticipa per conto dell’Inail l’indennità per inabilità temporanea assoluta prevista dall’Istituto a decorrere dal 4° giorno successivo all’evento e, se previsto dal Ccnl il datore di lavoro, o gli enti bilaterali, integrano tale posta sino al 100% della retribuzione.[/su_note]

[su_note note_color=”#d20600″ text_color=”#FEFEFE” radius=”6″]NOTA BENE: Nei casi di “dubbia competenza”, cioè nelle ipotesi in cui non vi è l’immediata certezza da parte dell’Ente (Inail o Inps) che riceve la richiesta di riconoscimento del caso che quest’ultimo sia attribuibile alla sua competenza, l’erogazione della prestazione per l’inabilità temporanea assoluta al lavoro varia a seconda dell’Istituto che per primo riceve comunicazione dell’evento di cui in seguito verrà definita la natura. Se la richiesta iniziale (di riconoscimento del caso) è effettuata nei confronti dell’Inail, allora quest’ultimo erogherà secondo quanto disposto nella nuova convenzione INPS/INAIL per i casi di dubbia competenza, una prestazione provvisoria nella misura del 50% dell’indennità per inabilità temporanea assoluta prevista dall’art. 66 del D.P.R. 1124/65 (Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) fino all’assunzione del caso e comunque non oltre il periodo di comporto di 180 giorni previsto per la malattia INPS.[/su_note]

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[su_button url=”https://www.faicislpadovarovigo.it/patronato-inas-cisl/” style=”flat” background=”#006643″ size=”8″ icon=”icon: bullhorn” icon_color=”#ffffff”]PER QUALSIASI INFO CONTATTA IL PATRONATO INAS DELLA CISL[/su_button]

 

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